Il Caso Regeni: una prospettiva di diritto internazionale

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La storia di Giulio Regeni racconta una vicenda in cui interessi politici ed economici si sono sovrapposti al diritto fondamentale di trovare sempre la verità. Infatti, più di tre anni dopo la sua scomparsa, nessun responsabile è ancora stato individuato, lasciando il caso ancora irrisolto

Più di tre anni dopo che il corpo martoriato del giovane ricercatore Giulio Regeni è stato trovato a Il Cairo, la sua scomparsa rimane ancora un caso irrisolto. Le circostanze della sua morte gettano un’ombra di sospetto sul potenziale coinvolgimento delle forze di polizia o dei servizi segreti egiziani nell’omicidio.

In un primo momento, le autorità egiziane hanno negato qualsiasi accusa, adducendo però motivazioni non convincenti. Solo negli ultimi mesi, esse hanno mostrato (dubbi) segnali di cooperazione giudiziaria con le autorità italiane. Gli elementi resi noti dalla stampa – la sparizione di Regeni e, soprattutto, il ritrovamento del cadavere che riporta tracce evidenti di tortura – fanno sorgere alcuni sospetti rispetto al coinvolgimento nell’omicidio dei funzionari egiziani. L’Egitto potrebbe quindi incorrere nella responsabilità internazionale per violazione del divieto di tortura, che rappresenta una norma fondamentale e inviolabile per la comunità internazionale .

La norma è sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani e degradanti del 1984 (l’Egitto vi ha aderito nel 1986). Il trattato stabilisce obblighi positivi e negativi che incombono sugli Stati, tra cui l’obbligo di prendere provvedimenti procedurali per reprimere la tortura mediante “un’inchiesta tempestiva e imparziale” (articolo 12 della Convenzione) e l’obbligo di cooperare con gli Stati coinvolti (articolo 9 della Convenzione).

L’Egitto potrebbe incorrere nella responsabilità internazionale diretta per gli atti di tortura commessi. Questo potrebbe succedere nel caso in cui sia dimostrata la responsabilità nell’omicidio degli organi interni dello Stato egiziano (per esempio degli della polizia o dei servizi segreti), in quanto lo Stato risponde sempre e direttamente delle loro azioni.

Questa ipotesi è in parte sostenuta dai risultati ottenuti delle indagini penali italiane le quali hanno dimostrato che Regeni fu sottoposto a sorveglianza prima della sua scomparsa, proprio dai servizi segreti egiziani.

L’Egitto potrebbe incorrere anche nella responsabilità internazionale indiretta per la violazione degli obblighi positivi (cioè delle azioni che uno Stato è tenuto a compiere nel caso in cui avvenga tale violazione in un territorio sotto la sua giurisdizione) derivanti dalla norma che stabilisce il divieto di tortura, tenendo conto dell’ambigua collaborazione da parte delle autorità egiziane e delle numerose incongruenze relative alle indagini. L’azione giudiziaria contro l’Egitto promossa dall’Italia dovrebbe essere rivolta alla mancata osservanza da parte dello Stato egiziano degli obblighi di investigare e reprimere efficacemente gli atti di tortura.

Tale azione potrebbe essere esercitata tramite l’istituto della protezione diplomatica (per esempio, l’Italia potrebbe ricorrere a contromisure nei confronti dell’Egitto, come sanzioni economiche o la momentanea interruzione dei rapporti diplomatici) oppure, qualora questa azione dovesse fallire, potrebbe chiedere la risoluzione della controversia mediante altri mezzi pacifici, come l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 30 CAT (Convention Against Torture), cioè la risoluzione della disputa mediante arbitrato. Se infine anche l’arbitrato dovesse fallire, l’Italia potrebbe presentare unilateralmente il caso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

Ma le azioni intraprese fino ad ora dall’Italia non sembrano rientrare nell’esercizio della protezione diplomatica. Per esempio, il richiamo per “consultazioni” dell’ambasciatore Massari da il Cairo inseguito alla scomparsa di Regeni, non può essere considerato come una contromisura adottata dall’Italia, ma piuttosto come un semplice atto di “ritorsione”. Inoltre, il Governo Gentiloni ha deciso (settembre 2017) di rinviare un nuovo ambasciatore al Cairo.

Al contrario, il 29 giugno 2016 è stato approvato dal Parlamento italiano il c.d. Emendamento Regeni, il cui scopo è “bloccare” l’invio di forniture di parti di aeromobili dall’Italia all’Egitto. Il decreto avrebbe avuto l’intento di “spronare” l’Egitto a cooperare in modo più adeguato sul caso, anche se si hanno dei seri dubbi che tale legge abbia avuto un qualche esito positivo a questo fine.

Quello che fino ad ora è risultato lampante, è stata la riluttanza dell’Italia ad effettuare adeguate pressioni nei confronti del Governo de il Cairo. Soprattutto alla luce di alcune recenti dichiarazioni del Governo italiano, è sempre più evidente l’esitazione a imporre sanzioni di tipo economico all’Egitto; ciò potrebbe essere attribuito alla lunga tradizione di buone relazioni economiche tra i due Paesi, tra cui, è opportuno ricordare, ogni anno intercorrono scambi commerciali per un valore di sei miliardi di euro. Inoltre bisogna considerare gli alti interessi politici internazionali coinvolti, come il ruolo chiave dell’Egitto nella stabilità del Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda la situazione politica della Libia.

FONTI:

- R. PISILLO MAZZESCHI, Il caso Regeni: alcuni profili di diritto internazionale, tratto da Ordine internazionale e diritti umani, 2018, pp. 526-535

- N. RONZITTI, Le vie del diritto per ottenere giustizia, tratto da Affari internazionali.it

- D. WASH, The case of Giulio Regeni, tratto da The New York Times Magazine, Stati uniti, tradotto da Internazionale n. 1219

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