Tra sovranità dei confini e obblighi internazionali: la rotta balcanica non è la sola

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La rotta balcanica è solo l’ultimo esempio

Nelle ultime settimane l’attenzione nei confronti della rotta migratoria nei balcani è aumentata notevolmente anche grazie all’operazione di ispezione portata avanti da alcuni eurodeputati italiani guidata da Brando Benifei tra Croazia e Bosnia. 

Malgrado tutti gli Stati europei facciano parte di molte Convenzioni internazionali, questo non li ferma dal portare avanti più o meno velatamente respingimenti collettivi; e ciò che accade oggi nel campo profughi di Lipa non è altro che il risultato di prassi illegittime portate avanti dagli Stati Membri nel corso degli ultimi 10 anni.

Ma può uno Stato chiudere i propri confine nei confronti di non cittadini? Esiste un diritto di migrare? Si può parlare di violazione dei diritti dei rifugiati in questo caso?

Sovranità e diritto di controllo dei confini

Uno dei corollari della sovranità degli Stati è quello di poter controllare i propri confini. L’Institut de droit international già alla fine del 1800 sosteneva che: “From the perspective of international law, any Government of a sovereign State, as a general rule if it deems necessary in its own interest, has the right to admit or not admit and to expel or not expel aliens who wish to enter.” Nessuno Stato ha mai messo in discussione tale diritto e nella recente situazione pandemica è risultato evidente, più che in altre situazioni, come e in che misura viene esercitato dagli Stati.

Diritto di migrare

Il diritto degli Stati riguardo al controllo dei confini si scontra tuttavia con altri diritti umani sanciti da Convenzioni internazionali, come ad esempio l’art.12 del Patto sui diritti civile e politici del 1966, il quale statuisce che ‘Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio’. 

Commentando questo articolo, la Human Rights Committee ha sostenuto che ‘The liberty of movement is an indispensable condition for the free development of a person’. Diritto  che può essere sì limitato in taluni casi, ma non fino a nullificare il diritto di migrare stesso. Sulla base del diritto internazionale attuale, autorevole dottrina arriva quindi a sostenere un vero e proprio diritto di migrare, malgrado altri optano per una soluzione più morbida ma comunque aperta alla libertà di movimento, ‘In the present state of the law, it is not unlawful to move or to migrate, any more than it is to seek asylum’.

E i rifugiati?

Se quanto detto finora ha valenza generale per qualsiasi persona che voglia spostarsi da un Paese in un altro, diritti particolari sono previsti per la categoria dei rifugiati. La Convenzione di Ginevra del 1951, oltre a definire quali siano i requisiti per essere considerato rifugiato (art.1), all’art.33 stabilisce che ‘Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate’. Nella Convenzione non esiste un diritto per il potenziale rifugiato di fare domanda di asilo in uno Stato diverso dal proprio, ma dall’altra parte uno Stato non può respingerlo in un luogo dove la sua vita sarebbe minacciata. L’unico modo per scongiurare questo rischio è portare avanti una valutazione individuale caso per caso per scoprire se quel soggetto rischierebbe la vita o la sua libertà in caso di respingimento o di rimpatrio.

Largamente utilizzato in seno al Consiglio d’Europa e davanti alla Corte EDU è l’art.4 protocollo 4 CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) che, malgrado non sia stato pensato direttamente per i rifugiati, stabilisce che ‘Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate’. Respingere interi gruppi alla frontiera rappresenta un illecito per gli Stati, è possibile un rimpatrio, anche collettivo, ma solo dopo una valutazione personale.

L’esternalizzazione delle frontiere

Ecco perché gli Stati europei cercano di non far arrivare i migranti alle soglie dei loro confini e fanno il possibile per fermarli prima: una volta che il migrante bussa alle porte di un Paese si ha l’obbligo internazionale di dargli assistenza e procedere a una valutazione personale. Nel tentativo di non violare gli obblighi discendenti dalle Convenzioni di cui sono parti, e per non incorrere in violazioni delle Convenzioni di cui sono parti e - quanto meno formalmente - non violare i diritti umani, gli stati spostano i loro confini sempre più lontano.

I migranti della rotta balcanica si fermano in Bosnia perché la Croazia li respinge con violenza ai confini. I migranti che arrivano dalla Libia o non vengono soccorsi nel Mediterraneo da Malta e Italia oppure vengono direttamente riportati sulle coste libiche, come nel caso Hirsi vs Italia, quando la nazione è stata condannata per aver compiuto un respingimento collettivo riportando indietro verso Tripoli circa 200 migranti.

Tutto questo avviene anche in Spagna, a Melilla, dove 3 recinzioni con filo spinato separano l’exclave spagnola dal Marocco in modo tale che i migranti non vi possano accedere, come documentato nella sentenza ND/NT vs Spagna.

Indignarci per quello che sta accadendo tra Croazia e Bosnia è comprensibile, ma è necessario prendere coscienza del fatto che ogni Paese dell’Unione Europea si macchia delle stesse prassi illegittime. Si tratta infatti di un fenomeno che è ormai sistematico, e la soluzione non spetta a un singolo Paese, ma richiede un cambio di rotta collettivo.

Autore: Ilaria Colombo

Riferimenti:

https://www.repubblica.it/politica/2021/02/01/news/migranti_eurodeputati_del_pd_nel_campo_profughi_di_lipa_condizioni_disumane_-285458693/

https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2021/01/12/bosnia-croazia-lipa-neve-migranti

Rolin-Jaquemyns, “The Right of Expulsion of Aliens,” Annuaire de l’Institut de droit international , vol. X (1888–1889), Lausanne session, p. 235 

Human Rights Committee General Comment No. 27 Freedom of movement (Art.12) 2 November 1999 

G.S. GOODWIN-GILL, “Migrants Rights and ‘Managed Migration’”, in Globalization, Migration and Human Rights: International Law under Review, V. CHETAIL (ed.), Bruxelles, 2007, p. 167. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/16/brutality-migrants-eu-lawless-borders-monitoring-body-border-control-system-allegations-violence 

Hirsi vs Italia: [https://hudoc.echr.coe.int/spa#{“itemid”:[“001-109231”]}](https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22itemid%22:[%22001-109231%22]%7D)

ND/NT vs Spagna: [https://hudoc.echr.coe.int/spa#{“itemid”:[“001-201353”]}](https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22itemid%22:[%22001-201353%22]%7D)

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